Aggiornato alla Legge di Bilancio 2026 — Tutte le novità fiscali per i forfettari

Marca da Bollo per Forfettari: Guida Completa 2026

Quando la marca da bollo è obbligatoria, come funziona il bollo virtuale nella fatturazione elettronica, scadenze di versamento e cosa succede se la dimentichi.

Quando serve la marca da bollo

La marca da bollo è un'imposta di 2 euro che si applica alle fatture, ricevute e note di debito non soggette a IVA e di importo superiore a 77,47€. Poiché i forfettari emettono fatture senza IVA (natura N2.2), praticamente tutte le fatture di importo superiore a 77,47€ richiedono la marca da bollo.

L'obbligo nasce dall'articolo 6 della Tabella allegata al DPR 642/1972 e si applica a: fatture, note di variazione, note di debito, ricevute fiscali e qualsiasi documento che certifica corrispettivi, compensi o rimborsi non soggetti a IVA e di importo superiore alla soglia.

Soglia: 77,47€

La soglia è di 77,47 euro (150.000 lire, mai aggiornata dal 2001). Si riferisce all'importo totale del documento, non al singolo importo riga. Se la fattura contiene più prestazioni che singolarmente sono sotto i 77,47€ ma il totale li supera, la marca è dovuta.

Importo fatturaMarca da bollo
€ 50,00Non dovuta (sotto soglia)
€ 77,47Non dovuta (uguale alla soglia, non superiore)
€ 77,48Dovuta — € 2,00
€ 500,00Dovuta — € 2,00
€ 10.000,00Dovuta — € 2,00

L'importo della marca è sempre 2€, indipendentemente dall'importo della fattura. Non c'è proporzionalità.

Bollo virtuale nella fatturazione elettronica

Con la fatturazione elettronica obbligatoria dal 2024, la marca da bollo non è più un adesivo fisico ma un contrassegno virtuale. Nel file XML della fattura elettronica, si indica la presenza del bollo nel campo 2.1.1.6 (DatiBollo), impostando:

  • BolloVirtuale: SI
  • ImportoBollo: 2.00

I software di fatturazione configurati per il forfettario gestiscono automaticamente questo campo. Se la fattura supera 77,47€, il bollo viene aggiunto in automatico.

Come e quando versare le marche da bollo

Le marche da bollo virtuali non si pagano fattura per fattura, ma in modo cumulativo trimestrale, tramite addebito diretto sul conto corrente attraverso il servizio dell'Agenzia delle Entrate "Fatture e Corrispettivi", oppure con modello F24 (codice tributo 2521-2524).

TrimestreFatture emesseScadenza versamentoCodice F24
1° trimestreGennaio – Marzo31 maggio2521
2° trimestreAprile – Giugno30 settembre2522
3° trimestreLuglio – Settembre30 novembre2523
4° trimestreOttobre – Dicembre28 febbraio (anno succ.)2524
Semplificazione: se l'importo totale dei bolli di un trimestre è inferiore a 5.000 euro (cosa quasi certa per un forfettario), il versamento può essere accorpato al trimestre successivo. In pratica: se nel 1° trimestre devi meno di 5.000€ di bolli, puoi pagarli insieme a quelli del 2° trimestre (entro il 30 settembre).

Chi paga il bollo: il cedente o il cessionario?

Secondo la legge (art. 22 DPR 642/72), l'obbligo di apporre la marca da bollo spetta a chi forma il documento, cioè a chi emette la fattura: il forfettario. Tuttavia, in caso di omissione, sono solidalmente responsabili sia chi emette sia chi riceve il documento. Nella pratica, il costo del bollo è generalmente a carico del forfettario, che può addebitarlo al cliente come voce separata in fattura (indicandolo come "rimborso spese di bollo") oppure assorbirlo nei propri costi.

Il rimborso del bollo in fattura

Se addebiti il bollo al cliente (scelta comune), questo rimborso fa parte dei ricavi ai fini del regime forfettario e del limite di 85.000€. Se emetti 100 fatture con bollo nell'anno, aggiungi 200€ ai tuoi ricavi. L'importo è minimo, ma va considerato.

Sanzioni per omesso versamento

La sanzione per l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo è pari al 30% dell'importo non versato (art. 13 D.Lgs. 471/97), più interessi di mora. Per 2€ di bollo non versato, la sanzione è di 0,60€ — cifra irrisoria. Ma se dimentichi il versamento trimestrale di tutte le fatture, le sanzioni si sommano.

Con il ravvedimento operoso puoi ridurre significativamente le sanzioni se regolarizzi spontaneamente il versamento:

  • Entro 14 giorni: sanzione ridotta allo 0,1% per giorno di ritardo
  • Entro 30 giorni: sanzione ridotta all'1,5%
  • Entro 90 giorni: sanzione ridotta all'1,67%
  • Entro il termine di dichiarazione: sanzione ridotta al 3,75%

Il controllo automatico dell'Agenzia delle Entrate

Dal 2019, l'Agenzia delle Entrate effettua un controllo automatico sulle fatture elettroniche per verificare la corretta applicazione del bollo. Nella sezione "Fatture e Corrispettivi" del portale AdE, nella sottosezione "Pagamento imposta di bollo", trovi l'elenco delle fatture per le quali il sistema ha rilevato l'obbligo di bollo — anche quelle dove non l'hai indicato. Puoi verificare e, se necessario, integrare il versamento.

📄 Guida alla fatturazione elettronica → 📅 Scadenze fiscali

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