Regime dei minimi al 5%

Cos’è il regime dei minimi? Chi può utilizzarlo? Di seguito troverete tutte le informazioni utili del caso.

CHI PUO’ UTILIZZARE IL REGIME DEI MINIMI

Il regime di cui all’Art. 1, cc. da 96 a 117 L. 244/2007 si applica esclusivamente alle persone fisiche che:
– intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;
– l’hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.

REQUISITI

Requisiti tradizionali per accedere al Regime dei Minimi Art. 1, cc. 96 e 99 L.244/2007

Le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell’anno di inizio della propria attività presumono:
a) di conseguire ricavi o compensi (di cui agli articoli da 57 a 85 e 54 del TUIR) in misura non superiore a 30.000 euro; in caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno;
b) di non effettuare cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, operazioni non imponibili in virtù di trattati ed accordi internazionali (cfr. articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633 del 1972);
c) di non sostenere spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ai sensi degli art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ovvero spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari, di cui all’articolo 60 del TUIR, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare;
d) di non erogare somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR;
e) di non acquistare, anche mediante contratti di appalto e di locazione, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro; nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, occorre fare riferimento alle attività complessivamente esercitate. Nuovi requisiti Art. 27 D.L.98/2011 – il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; – l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.. Tale causa ostativa si verifica quando le attività presentano il medesimo contenuto economico e si fondano sulla stessa organizzazione di mezzi (Circ. Ag. Entrate n. 8/E/2001), mentre non assume rilievo il precedente svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale. – Qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

DURATA DEL REGIME DEI MINIMI

  • Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi.
  • Il regime è applicabile anche oltre il 4° periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del 35° anno di età.

ADEMPIMENTO INIZIO ATTIVITA’

I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti previsti per
l’applicazione del regime in esame, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività. La comunicazione
viene effettuata barrando nel “quadro B” la casella denominata Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art.27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 inserita nel modello AA9/11.

COME SI DETERMINA IL REDDITO

  • L’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del “principio di cassa”, ossia in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.
  • Le spese relative a beni ad uso promiscuo e, quindi, parzialmente inerenti, rilevano nella misura del 50% dell’importo corrisposto, al lordo dell’IVA; si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia.
  • Si deducono dal reddito dell’attività i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; l’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività è deducibile dal reddito complessivo del contribuente.

Le regole per la determinazione del reddito dei contribuenti nel regime dei minimi sono dettate dall’art.1 comma 104 della legge 244 del 2007 ed integrate da alcune disposizioni del decreto.

Il comma 104 stabilisce che il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime in esame “è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi PERCEPITI nel periodo d’imposta e quello delle spese SOSTENUTE nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione”. Ai fini della determinazione del reddito, assumono rilevanza, come andrà a specificare il decreto, i componenti di reddito positivi. In particolare, rilevano a tal fine anche le sopravvenienze attive e, per coerenza sistematica, quelle passive. La disposizione in esame detta, quindi, in deroga alle disposizioni previste dal Testo Unico delle Imposte sui redditi per la determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, specifiche regole che trovano applicazione solo per i soggetti che si avvalgono del regime in esame. In particolare, la norma in commento stabilisce che l’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del cd. “PRINCIPIO DI CASSA”, e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa. Tale principio, che sottende generalmente alla determinazione dei redditi derivanti dall’esercizio di arti o professione, trova applicazione anche nella determinazione del reddito d’impresa prodotto dai contribuenti minimi. Sulla base di tale principio, pertanto, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, ancorché la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi di imposta. L’utente nel contratto di adesione al servizio dichiarerà che i documenti inseriti nel sito nella propria area riservata riguarderanno compensi incassati spese pagate nell’arco dell’anno solare (1 gennaio- 31 dicembre) a cui si riferisce il modello unico. Per esempio per poter predisporre il modello unico 2014 relativo al periodo d’imposta 2013, il contribuente dichiarerà nel contratto di adesione che la documentazione inserita nella propria area riservata è relativa ai compensi incassati (fatture emesse, corrispettivi) ed alle spese pagate (fatture di acquisto, documenti di spesa) dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; quindi se verrà emessa una fattura in data 15 dicembre 2013 ed entro il 31 dicembre 2013la stessa non è stata incassata, non dovrà essere inserita nella propria area riservata del sito; dovrà essere inserita nell’esercizio 2014, se incassata in quell’anno per la predisposizione del modello unico 2015. Lo stesso discorso vale per le spese pagate.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

L’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap è pari al 5%.

OBBLIGHI

I contribuenti del regime dei minimi restano soggetti agli obblighi di:

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • certificazione dei corrispettivi ;
  • comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, dell’intenzione di effettuare acquisti intracomunitari per essere inclusi nell’archivio VIES;
  • integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
  • presentazione agli uffici doganali degli elenchi intrastat.

SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME DEI MINIMI

Semplificazioni ed adempimenti contabili e fiscali

I contribuenti che applicano il regime dei minimi sono esonerati dall’obbligo di:

  • liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto;
  • tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dal dPR n. 633 del 1972 e dal dPR n. 600 del 1973;
  • comunicazione annuale e presentazione della dichiarazione ai fini IVA;
  • versamento e dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive;
  • compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, non essendo soggetti né agli studi né ai parametri;
  • comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (cd spesometro) ;
  • comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al DM 4 maggio 1999, e dal DM 21 novembre 2001 (cd comunicazione operazioni “black list”).

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Regime dei Minimi

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