REGIME FORFETTARIO 2016/2 SVOLGI UNA DELLE SEGUENTI ATTIVITA’ ?

Non possono applicare il regime forfettario coloro che si avvalgono dei regimi speciali ai fini IVA. Tale condizione impedisce al contribuente di avvalersi del regime anche per le ulteriori attività d’impresa, arte o professione.

Questo vuol dire che un venditore a domicilio, soggetto al regime speciale Iva di cui all’articolo 25-bis del DPR 600 del 1973, non potrà avvalersi del regime forfettario né per l’attività di vendita a domicilio né per altre attività di impresa, arte o professione.

Una importante eccezione coinvolge i produttori agricoli. Nel caso in cui i produttori agricoli esercitino l’attività nei limiti dell’articolo 32 del TUIR, anche se assoggettati ad Iva al regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR 633 del 1972, possono avvalersi del regime forfettario limitatamente alle altre attività d’impresa, arte o professione eventualmente svolte. L’attività agricola, quindi, non potrà mai rientrare nel regime dei contribuenti minimi se è assoggettata al regime speciale IVA.

I regimi IVA che inibiscono l’applicazione del regime forfettario sono i seguenti:

Regimi speciali ai fini IVA

Agricoltura e pesca

Art. 34 e 34-bis DPR 633/72

Vendita sali e tabacchi

Art. 74 DPR 633/72

Commercio fiammiferi

Art. 74 DPR 633/72

Editoria

Art. 74 DPR 633/72

Gestione servizi telefonia pubblica

Art. 74 DPR 633/72

Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta

Art. 74 DPR 633/72

Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72

Art. 74 DPR 633/72

Agenzie di viaggi e turismo

Art. 74-ter DPR 633/72

Agriturismo

Art. 5 Legge 413/91

Vendite a domicilio

Art. 25-bis DPR 600/73

Rivendita beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o da collezione

Art. 36 D.I. 41/95

Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione

Art. 40 D.I, 41/95

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