I soggetti che hanno aderito al regime forfettario, con riferimento a scontrini e ricevute fiscali
non hanno l’obbligo di indicare sugli stessi gli estremi della legge che ha introdotto il regime
agevolato. La circolare dell’agenzia delle entrate n 7/E del 28 gennaio 2008 precisa che non è
possibile determinare se vi è stato o meno, addebito dell’imposta a carico dell’acquirente e,
dunque, dall’emissione dello scontrino fiscale non si può desumere l’esercizio del diritto di
rivalsa. Le stesse considerazioni valgono anche nel caso della ricevuta fiscale e per lo scontrino fiscale manuale.
La ricevuta-fattura, ai fini della certificazione dei corrispettivi, è del tutto assimilata alla fattura,
quindi il contribuente che si avvale del regime forfettario, in caso di emissione della ricevuta-
fattura deve apporre la medesima dicitura prevista per le fatture.