Il contribuente già in attività in regime ordinario ed in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, che intende adottare il regime forfettario:
• non è tenuto ad effettuare alcuna opzione, poiché in presenza di requisiti il regime opera come regime naturale;
• deve adottare dall’inizio dell’anno in cui si applica il regime, comportamenti coerenti con le semplificazioni e le altre regole introdotte per tali soggetti.
In particolare il primo adempimento è dato dall’emissione delle fatture senza addebito dell’IVA.
Al riguardo sarà necessario indicare nella fattura la seguente dicitura:
“Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario.”
Inoltre, occorre tenere presente che, come previsto dal comma 67 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015, i contribuenti forfettari non subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.
A tal fine, tuttavia, è necessario rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui i ricavi/compensi afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
La comunicazione dovrà contenere la seguente dicitura:
“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014”.
Emissione della fattura
Considerato che per quanto riguarda la dichiarazione di non applicazione della ritenuta, non sono previste particolari formalità, la stessa può essere riportata direttamente in fattura e da aggiungere alla dichiarazione di non applicazione dell’Iva.
Alla luce di quanto sopraesposto si propone di seguito un fac-simile di fattura che deve emettere un contribuente forfettario.
Dott. Mario Rossi
Via Bianchi, n.25
Roma
Spett/le Verdi S.r.l. Via………………… ……………………….
Parcella n. 1 del 10 gennaio 2016
Consulenza 1.000
Contributo 4% 40
TOTALE 1.040
Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario
Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014.
Imposta di bollo assolta sull’originale. ID xxxxxxxx (solo se la fattura supera 77,47 euro).