Non possono applicare il regime forfettario coloro che si avvalgono dei regimi speciali ai fini IVA. Tale condizione impedisce al contribuente di avvalersi del regime anche per le ulteriori attività d’impresa, arte o professione. Questo vuol dire che un venditore a domicilio, soggetto al regime speciale Iva di cui all’articolo 25-bis del DPR 600 del 1973, non potrà avvalersi del regime forfettario né per l’attività di vendita a domicilio né per altre attività di impresa, arte o professione. Una importante eccezione coinvolge i produttori agricoli. Nel caso in cui i produttori agricoli esercitino l’attività nei limiti dell’articolo 32 del TUIR, anche se assoggettati ad Iva al regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR 633 del 1972, possono avvalersi del regime forfettario limitatamente alle altre attività d’impresa, arte o professione eventualmente svolte. L’attività agricola, quindi, non potrà mai rientrare nel regime dei contribuenti minimi se è assoggettata al regime speciale IVA. I regimi IVA che inibiscono l’applicazione del regime forfettario sono i seguenti: Regimi speciali ai fini IVA |
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Agricoltura e pesca |
Art. 34 e 34-bis DPR 633/72 |
Vendita sali e tabacchi |
Art. 74 DPR 633/72 |
Commercio fiammiferi |
Art. 74 DPR 633/72 |
Editoria |
Art. 74 DPR 633/72 |
Gestione servizi telefonia pubblica |
Art. 74 DPR 633/72 |
Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta |
Art. 74 DPR 633/72 |
Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 |
Art. 74 DPR 633/72 |
Agenzie di viaggi e turismo |
Art. 74-ter DPR 633/72 |
Agriturismo |
Art. 5 Legge 413/91 |
Vendite a domicilio |
Art. 25-bis DPR 600/73 |
Rivendita beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o da collezione |
Art. 36 D.I. 41/95 |
Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione |
Art. 40 D.I, 41/95 |
REGIME FORFETTARIO 2016/2 SVOLGI UNA DELLE SEGUENTI ATTIVITA’ ?
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