CONTRIBUENTI FORFETTARI E RITENUTA DI ACCONTO

I contribuenti forfettari non assumono la qualifica di sostituti d’imposta. Dal momento che nel regime forfetario è possibile assumere collaboratori, sebbene entro il plafond annuale di 5.000 euro, si è posto il problema dell’applicazione, versamento e dichiarazione della ritenuta operata sui redditi corrisposti ai collaboratori. In questo caso la norma prevede l’esclusione dall’applicazione della ritenuta e, conseguentemente, del suo versamento e dichiarazione. L’esclusione dall’obbligo di operare la ritenuta alla fonte si estende anche ai compensi corrisposti a professionisti per eventuali prestazioni di servizi ricevute.
In questi casi è previsto solamente che l’imprenditore o professionista deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percipiente e l’ammontare del reddito erogato non soggetto a ritenuta.
Rimanendo in tema di ritenute è anche previsto che i ricavi o compensi relativi al reddito soggetto al regime forfetario non siano assoggettati a ritenuta d’acconto. A tal fine l’imprenditore dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta nella quale occorre indicare che i corrispettivi erogati sono riferiti al reddito soggetto a tassazione sostitutiva. L’uso delle parole “ricavi o compensi” rende chiaro che l’esclusione della ritenuta vale anche per i ricavi d’impresa assoggettati alla ritenuta operata dai condomini o dagli istituti di credito sui ricavi relativi a spese che concedono detrazioni fiscali. Pertanto, i professionisti e gli intermediari di commercio dovranno riportare in fattura anche la seguente dicitura: → “Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014”.

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