Il contribuente che nello stesso periodo d’imposta esercita un’attività individuale d’impresa o di lavoro autonomo e contemporaneamente partecipa a una società di persone o a un’associazione non può usufruire del regime dei minimi anche se nel corso dell’anno dismette la propria partecipazione. Questo per evitare che redditi prodotti nello stesso periodo, dallo stesso soggetto appartenenti alla stessa categoria (d’impresa o di lavoro autonomo), siano sottoposti a due differenti tassazioni: quella dei “minimi”, appunto, per quanto riguarda l’esercizio individuale dell’attività d’impresa e quella prevista dal Tuir per i redditi da partecipazione in società.
Questo è quanto afferma la risoluzione n. 146/E del 2009 in risposta ad un interpello presentato da un contribuente, socio accomandatario di una società di cui detiene il 50% del capitale. L’altro socio successivamente ha ceduto la propria quota all’interpellante che è, quindi, diventato titolare unico della società. Il contribuente chiede all’Agenzia se può avvalersi della tassazione prevista per i contribuenti minimi continuando la stessa attività economica, prima svolta in forma societaria, come ditta individuale.
Secondo l’interpellante, l’esclusione dal regime è prevista quando contemporaneamente si svolge attività individuale e si detengono partecipazioni in società. Nel suo caso, invece, ha prima dismesso la partecipazione nella società e poi ha iniziato a svolgere l’attività individualmente. A suo avviso, dunque, il reddito prodotto dal 1° gennaio alla data di scioglimento della società va assoggettato alle regole proprie del reddito d’impresa previste dal Tuir; quello prodotto proseguendo l’attività in forma individuale secondo la disciplina dei contribuenti minimi.
L’Agenzia, invece, pone una diversa risoluzione con la ratio di evitare che redditi attribuibili a un unico contribuente, in unico periodo d’imposta e della stessa categoria, seguano differenti regole di determinazione e tassazione. Secondo questa risoluzione il contribuente avrebbe potuto entrare nel regime dei minimi soltanto l’anno successivo rispetto a quello nel quale è stata sciolta la società.
Sulla base di questa interpretazione possiamo dire che un contribuente che nel periodo d’imposta è soggetto al regime dei minimi, non può detenere anche quote di partecipazione in società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti, pena la decadenza immediata dal regime agevolato.