Si, a differenza dei contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi, che possono sostenere costi esclusivamente per prestazioni di lavoro occasionale, i dipendenti nel regime forfettario possono essere accettati nei seguenti limiti:
le spese per prestazioni di lavoro devono essere contenute entro il limite complessivo annuo di euro 5.000 lordi. Si specifica che:
concorrono al computo del limite i compensi corrisposti a titolo di:
→ lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del D.Lgs 276/2003 (cosiddetto “voucher”);
→ reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del Tuir;
→ reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui alle lettere c) e c-bis) dell’articolo 50 del Tuir;
→ somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, in caso di apporto di solo lavoro;
→ compensi erogati all’imprenditore e ai suoi familiari di cui all’articolo 60 del Tuir;
non concorrono, invece, al computo dei 5.000 euro:
→ le somme corrisposte agli associati che apportano solo capitale o capitale e lavoro;
→ i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir (attività commerciale occasionale);
→ i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (lavoro autonomo occasionale) o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, indicati alla lettera l) del comma 1 del citato articolo 67 del Tuir;
La verifica dei suddetti requisiti di accesso va effettuata avendo riguardo all’anno precedente a quello di riferimento. Pertanto con riferimento al 2015, primo anno di applicazione del regime, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2014 e, analogamente al regime dei minimi, andranno verificate anno per anno.