Regime dei minimi uso promiscuo abitazione ufficio

Sono diverse le situazioni per le quali è possibile avere un’abitazione ufficio, spesso e volentieri nelle attività da libero professionista e di consulenza si presenta tale situazione.

In questo caso le spese sostenute per lo studio professionale presso il domicilio possono essere portate in deduzione, ma soltanto dai titolari di Partita IVA.

Per semplificare il calcolo, le spese miste di chi lavora in  un’abitazione ufficio possono essere dedotte al 50%, indipendentemente dall’effettiva percentuale di utilizzo per motivi professionali, come previsto dall’articolo 54, comma 3, del TUIR. La deduzione della metà delle spese sostenute per mantenere l’ufficio/abitazione vale sulle bollette (le varie utenze sono tutte deducibili nella misura forfettaria del 50%), sul canone di affitto e sulla rendita catastale nel caso di immobile di proprietà, ma solo nel caso in cui il professionista non disponga di un altro immobile ubicato nello stesso Comune e adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte e della professione.

Si stabilisce la forfetizzazione per semplificare il calcolo del reddito ed evitare contenziosi riguardanti la determinazione della effettiva porzione dell’abitazione ufficio destinata allo svolgimento dell’attività professionale.

Nella compilazione di UNICO, i contribuenti in Regime dei Minimi compileranno il Quadro LM del Modello Unico, poiché i contribuenti minimi applicano necessariamente il principio di cassa (differenza tra entrate e uscite), possono scaricare soltanto voci di costo realmente sostenute (rileva la data del pagamento). Le spese da scaricare vanno indicate nel rigo LM5.

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